Perizia grafologica su fotocopia o documento digitale: si può fare?
È una domanda che mi viene posta spesso, sia da utenti privati che da avvocati e professionisti che devono valutare una firma contestata, una scrittura, un testamento olografo, un contratto o un altro documento e non hanno immediatamente a disposizione l’originale. A volte dispongono di una copia fotostatica, altre volte di una scansione digitale (ma di certa provenienza, poiché proveniente dal fascicolo processuale telematico oppure da una PEC inviata dalla Controparte).
La risposta – dal punto di vista del grafologo giudiziario – non può essere semplicemente sì o no.
Nella maggior parte dei casi l’indagine può essere effettuata anche partendo da una copia fotostatica o da una riproduzione digitale. In altri casi, invece, l’assenza dell’originale può limitare in maniera significativa gli accertamenti possibili oppure rendere necessari ulteriori approfondimenti.
Il punto fondamentale, quindi, è comprendere che non è la parola “fotocopia” o “digitale” a determinare automaticamente se sia possibile – o meno – effettuare uno studio e una valutazione tecnica-consulenza grafologica, bensì la qualità del reperto; poi, a seguire, diventano importanti il quesito tecnico (ad esempio, non sarà possibile effettuare indagini strumentali specifiche), il materiale comparativo disponibile (che deve possedere determinate caratteristiche e soddisfare determinati “standard operativi”) e, infine, ciò che concretamente deve essere accertato.
Perizia grafologica su fotocopia: è possibile?
Sintetizzando, sì, in molti casi è possibile effettuare uno studio tecnico preliminare e una valutazione/relazione grafologica anche su una copia fotostatica.
Una fotocopia, infatti, non cancella tutte le informazioni presenti nella scrittura o nella firma. La riproduzione, infatti, è una “lettura” e una “stampa” dei numerosi elementi grafici dell’originale, che possono essere analizzati e confrontati con scritture sicuramente attribuibili al determinato soggetto scrivente.
Naturalmente, una copia non è l’originale. Ma questo vale, prioritariamente, per i falsi documentali (ad esempio si pensi a una firma originale, prima digitalizzata e poi “stampata” su un documento, formandone uno integralmente falso e “apparentemente” firmato dal determinato soggetto).
Questo significa che il perito grafologo giudiziario deve innanzitutto verificare quale sia la qualità del reperto disponibile e quali caratteristiche grafiche siano effettivamente osservabili.
La domanda corretta, quindi, non è:
“Si può fare una perizia su una fotocopia?”, ma “Quali accertamenti possono essere effettuati, con quale grado di approfondimento e quali eventuali limiti presenta questa specifica copia?” È proprio questa valutazione preliminare che consente al professionista di stabilire il percorso tecnico più corretto.
Cosa può essere analizzato in una fotocopia?
Anche quando non si dispone dell’originale, una riproduzione conserva numerose informazioni (anzi, la maggioranza!), utili all’analisi e all’indagine analitico-comparativa grafologica forense.
Il grafologo giudiziario può – in relazione alla qualità del reperto – esaminare quindi caratteristiche relative a:
forma delle lettere;
proporzioni;
andamento grafico;
collegamenti;
ritmo;
organizzazione spaziale;
caratteristiche morfologiche;
rapporti tra le diverse componenti della scrittura;
elementi individualizzanti della firma;
dinamica grafica ricostruibile dalla traccia disponibile;
rapporti tra scrittura contestata e scritture comparative.
Nei fatti il grafologo giudiziario – preparato e aggiornato! – riesce comunque a ricostruire, anche dalla traccia grafica a partire da una fotocopia o un atto digitale, la “mappa grafica mentale” del determinato soggetto scrivente (tecnicamente definita “immagine direttrice personale”).
Ovviamente questi elementi non possono essere considerati isolatamente, né da un cliente che valuta le forme (ma non comprende, a monte, il processo mentale che le genera e forma). Una perizia grafologica giudiziaria infatti non consiste, né può consistere, nel guardare se due firme “si assomigliano”. L’indagine richiede una specifica metodologia analitico-comparativa, disponibilità di un adeguato materiale di confronto, scelta di determinati protocolli d’indagine operativi.
La fotocopia presenta comunque dei limiti
La risposta, anche in questo caso, è netta e ovvia: sì.
È importante richiamarlo chiaramente, perché una perizia grafologica su fotocopia non deve essere presentata come equivalente un esame dell’originale.
Alcune caratteristiche (fortunatamente, poche) possono essere alterate, attenuate o non più osservabili nella riproduzione.
Tra gli elementi che possono risentire maggiormente dell’assenza dell’originale (quindi elementi che non si perdono, ma diventano di difficile oggettiva valutazione) rientrano, a seconda dei casi:
caratteristiche della pressione;
qualità dell’inchiostrazione;
sovrapposizione tra tratti;
eventuali ripassi;
Diventano invece quasi non rilevabili altre caratteristiche, quali:
cancellazioni;
abrasioni;
alterazioni del supporto;
caratteristiche fisiche della carta;
particolari aspetti microscopici;
elementi necessari per ricostruire la materiale formazione del documento.
Quando il quesito richiede proprio questo secondo tipo di accertamenti, l’originale può diventare indispensabile.
Per questo motivo un Professionista non dovrebbe mai promettere una conclusione definitiva semplicemente dopo avere ricevuto una fotografia o una scansione.
Perizia grafologica su documento digitale
Il problema può presentarsi anche in maniera diversa.
Oggi molti documenti vengono trasmessi, depositati o conservati esclusivamente attraverso sistemi digitali (penso – per noi grafologi giudiziari – al fascicolo telematico ormai standardizzato e in uso nel processo civile).
Può quindi accadere che il reperto disponibile al consulente sia:
una precedente scansione;
una fotografia ad alta risoluzione;
un file PDF;
un’immagine digitale;
una copia presente nel fascicolo telematico;
una riproduzione digitale di un documento cartaceo.
E la qualità del reperto digitale può variare ampiamente: si pensi alla differenza tra una scansione a 1200DPI, magari a 48 bit (operata da un professionista, con qualità a livello microscopico) rispetto a una scansione a 70DPI (tipo fax, di fatto non periziabile): due mondi opposti!
Quindi anche in questi casi è possibile, in determinate circostanze, effettuare una valutazione grafologica preliminare o una vera e propria indagine tecnica, purché il materiale disponibile consenta di svolgere il quesito affidato e il dettaglio indagabile sia effettivamente estrapolabile.
Il fatto che il documento sia digitale, quindi, non significa automaticamente che sia inutilizzabile, ma dipenderà innanzitutto dalla qualità della digitalizzazione effettuata. Allo stesso modo, però, digitale non significa automaticamente sufficiente.
La valutazione deve essere effettuata, dal professionista grafologo giudiziario, caso per caso.
Una firma in fotocopia può essere esaminata?
Anche questa è una domanda ampiamente frequente.
La risposta, anche in relazione a quanto già indicato, quindi è: può essere esaminata, ma occorre prima valutare attentamente la qualità del materiale disponibile.
Una firma contestata può essere presente:
su una fotocopia;
su una scansione;
su un PDF;
su un contratto riprodotto digitalmente;
su un assegno in copia;
su una scrittura privata;
su un testamento olografo riprodotto;
su altra documentazione acquisita agli atti.
L’analisi della firma non deve però essere ridotta al semplice confronto visivo.
Il perito-grafologo giudiziario deve valutare le caratteristiche individualizzanti del gesto grafico e confrontarle con un congruo materiale di scritture e firme sicuramente attribuibili al soggetto.
Pertanto, quando viene sottoposta a indagine una firma contestata, dopo aver analizzato la qualità del reperto si passa alla seconda domanda: quale materiale comparativo è disponibile, affinché io possa ricostruire la mappa grafica mentale del soggetto scrivente?
Quanto conta il materiale comparativo?
Semplicemente, moltissimo.
Una firma contestata – da sola – raramente consente di effettuare l’indagine, a meno di trovarsi davanti a un “falso documentale” (svelabile e documentabile tramite approfondita e stratificata indagine strumentale, da effettuarsi rigorosamente sul documento originale).
Il materiale comparativo deve essere valutato in relazione a diversi parametri, tra cui:
quantità;
qualità;
provenienza;
originalità;
omogeneità;
coevità;
caratteristiche delle scritture;
condizioni nelle quali le scritture comparative sono state prodotte.
Una firma autentica ma molto lontana nel tempo, una firma apposta in condizioni fisiche (o patologie, o di somministrazione farmaci) completamente differenti oppure una semplice riproduzione digitale non possono essere considerate automaticamente equivalenti a un adeguato insieme di reperti comparativi.
È quindi fondamentale conservare e ricercare tutta la documentazione potenzialmente utile.
Vecchie lettere, contratti, atti notarili, ricevute, documenti bancari, scritture private, denunce ai Carabinieri o alla Polizia, e comunque quanto più documentazione manoscritta possibile, possono assumere un’importanza significativa nell’impostazione dell’indagine.
Cosa cambia tra copia e originale?
La differenza fondamentale riguarda il tipo di informazione che il professionista può osservare e rilevare, ma anche la portata e la “forza” di tali informazioni. L’originale può consentire, quando necessario, di approfondire aspetti che una riproduzione non restituisce adeguatamente.
Si pensi, ad esempio, a:
caratteristiche dell’inchiostrazione;
sovrapposizione dei tratti;
ripassi o ritocchi;
abrasioni;
cancellazioni;
alterazioni;
caratteristiche della carta;
particolari microscopici;
eventuali tracce sottostanti;
uso di penne diverse;
tracce sottostanti a matita (anche cancellate, o ripassate!)
modalità della formazione fisica del documento.
In tutti questi casi ci si avvale di specifici accertamenti tecnico-strumentali, con specifica strumentazione tecnica e specifiche indagini (normalmente inserite in seno alla consulenza, indipendentemente se trattasi di CTU, CTP o Perizia).
La grafologia giudiziaria è quindi integrata dall’indagine documentale e strumentale.
Cosa dice la ricerca sulle firme fotocopiate?
La possibilità di analizzare firme riprodotte non è soltanto una questione teorica.
Uno studio di Bryan Found e Doug Rogers, pubblicato nel 2005 su Science & Justice, ha esaminato la capacità di vari esperti di esprimere valutazioni sull’autenticità o simulazione di firme presentate in forma fotocopiata. Lo studio si è basato su 1200 casi, variamente distribuiti, riportando un tasso complessivo di errore pari allo 0,9% nel campione esaminato. Per comprendere la portata dell’indagine, si pensi che tale tasso di errori si basa su atti indagati a seguito di una doppia fotocopiatura, e con tecnologia (ormai superata) di oltre un ventennio addietro. Oggi la tecnologia fornisce, ovviamente, fotocopie qualitativamente superiori.
Questo dato è molto interessante, ma non significa che qualsiasi fotocopia consente una perizia-consulenza certa, né che ogni firma riprodotta possa essere valutata con lo stesso livello di affidabilità. Ovviamente differente risulta poi il problema – anche a livello di procedura codicistica – se affrontato da un grafologo forense che affronta il caso nel ruolo di CTU, CTP o Perito.
Il dato di cui sopra riporta, semplicemente, che l’assenza dell’originale non rende automaticamente impossibile l’analisi dell’autografia, ma che la qualità della copia, il tipo di riproduzione, il quesito, le scritture comparative e le caratteristiche del reperto restano determinanti.
Perché il grafologo giudiziario deve valutare prima il reperto?
Semplicemente perché una qualsiasi consulenza tecnica (quindi, anche quella relativa alla grafologia forense) non dovrebbe partire dalla conclusione, ma dovrebbe invece partire dal quesito.
Il professionista deve infatti comprendere:
quale documento deve essere esaminato;
quale problema viene contestato;
quali sono le esigenze del Richiedente (Giudice penale per il ruolo di Perito, Giudice civile per il ruolo di CTP, Pubblico Ministero o Polizia Giudiziaria per il ruolo di CTPM, utente privato o Avvocato per il ruolo di CTP, sia penale che civile);
quale materiale in verifica e comparazione è disponibile;
se esistono gli originali;
quali scritture comparative possono essere reperite;
quali accertamenti possono essere effettuati;
quali eventuali limiti presenta il materiale;
quale tipo di relazione tecnica sia necessario predisporre.
Soltanto dopo questa valutazione e studio preliminare è possibile stabilire quale percorso risulti essere tecnicamente il più appropriato.
Fotocopia e documento digitale: quando l’originale può essere necessario?
L’originale può essere particolarmente importante quando il quesito riguarda non soltanto chi ha scritto o firmato, ma anche come il documento è stato materialmente formato.
È una distinzione fondamentale. Come dicevo sopra, possiamo trovarci davanti ad una firma effettivamente autografa, ma digitalizzata e riportata/stampata su un diverso documento. E risulterà di fondamentale importanza l’indagine strumentale, per smascherare – e documentare – come sia avvenuta la composizione del falso.
E’ un caso che affronto di sovente, sia da CTU o Perito che da CTP.
Quindi, nel caso occorra verificare la presenza di:
cancellazioni;
abrasioni;
ripassi o ritocchi;
sovrapposizioni;
alterazioni dell’inchiostro;
modificazioni del supporto;
tracciati sottostanti;
anomalie microscopiche;
presenza di penne diverse, apparentemente dall’inchiostro simile (ad esempio penne a sfera dall’inchiostro nero);
la sola immagine digitale o una fotocopia non saranno sufficienti.
In queste situazioni è necessario procedere con un esame diretto del reperto, predisponendo una serie di specifici accertamenti strumentali.
Una perizia (anzi, una consulenza) grafologica online può partire da una copia digitale?
Ovviamente, sì. Questa è una delle ragioni per cui, oggi, una consulenza grafologica online può essere estremamente utile nella fase preliminare. Magari da utilizzarsi nella fase di mediazione obbligatoria, ben assistiti da un Professionista e potendo mediare da un punto di forza. O, comunque, non di debolezza tecnica.
Il cliente richiedente (o l’Avvocato) può quindi trasmettere:
fotografie;
scansioni;
PDF;
firme contestate;
testamenti olografi;
contratti;
scritture private;
documentazione comparativa;
precedenti consulenze;
documentazione processuale.
Il materiale può essere esaminato per comprendere se il caso sia tecnicamente affrontabile, e quali siano i successivi passaggi consigliabili o necessari.
L’attività può, comunque, spesso proseguire direttamente sulla documentazione disponibile.
Se invece l’originale è indispensabile, il professionista lo indicherà, in modo da organizzare l’eventuale successiva fase di esame.
Questo è il significato corretto di perizia grafologica online: non promettere che tutto possa essere fatto esclusivamente attraverso una fotografia, ma utilizzare gli strumenti digitali per rendere più semplice, rapida e razionale la gestione preliminare del caso.
Un aspetto importante da ricordare: quando un grafologo forense ha visione di un atto, anche se trasmesso online, gli è preclusa la possibilità futura di intervenire quale CTU o Perito, ma potrà farlo unicamente quale CTP (sia del richiedente sia, eventualmente, anche della parte processuale avversa: non esiste preclusione giuridica in tal senso, infatti).
Il ruolo del CTP, del CTU e del Perito
Come precedentemente accennato, anche sotto questo profilo è importante distinguere i diversi ruoli.
Il Consulente Tecnico di Parte (CTP) opera nell’interesse della parte che gli conferisce l’incarico.
Il Consulente Tecnico d’Ufficio (CTU) opera, invece, nell’ambito dell’incarico conferito dall’Autorità giudiziaria (Giudice), nel procedimento civile.
Il Perito opera nell’ambito dell’incarico conferito dall’Autorità giudiziaria (Giudice), ma nel procedimento penale.
La possibilità tecnica di esaminare una copia o un documento digitale non dipende semplicemente dalla sigla CTP, CTU o Perito: dipende dal quesito, dal materiale disponibile, dal contesto processuale e dalle caratteristiche dell’indagine richiesta. Nel procedimento civile vige l’indicazione del “è più probabile che non”, quindi un CTU (e, a maggior ragione, un CTP) può agevolmente accettare l’incarico.
Nel procedimento penale, invece, vige la norma “in dubbio pro reo”: il Perito deve fornire, in un dibattimento, una prova tecnica certa. Ecco che la CTU sulla copia fotostatica è serenamente effettuabile, mentre la Perizia risente di numerosi limiti dibattimentali, che andranno poi valutati nell’oralità processuale tra le Parti del processo.
Per questo il grafologo giudiziario deve saper distinguere e valutare il dato tecnico anche in relazione al ruolo processuale ricoperto.
Quali documenti possono essere sottoposti a valutazione?
Una valutazione tecnica preliminare, su fotocopia o atto digitale, può quindi riguardare a seconda del caso:
firme contestate;
testamenti olografi;
scritture private;
contratti;
assegni;
ricevute;
documentazione bancaria;
documenti societari;
lettere manoscritte;
dichiarazioni;
documentazione processuale;
copie fotostatiche;
scansioni;
documenti digitalizzati.
La prima fase consiste nel comprendere che cosa si deve realmente verificare, e poi quali documenti siano effettivamente disponibili.
Perché non bisogna (ovviamente) buttare via gli originali
Se esiste un documento originale, ovviamente è sempre preferibile ad una fotocopia o digitalizzazione, e quindi è opportuno conservarlo. Infatti, anche quando e se una prima valutazione può essere effettuata sulla fotocopia (soprattutto quale CTP), l’originale potrebbe diventare importante in una fase successiva, sia in mediazione che giudiziale.
Una consulenza preliminare su una scansione può quindi consentire di comprendere la situazione, ma non dovrebbe essere interpretata come un motivo per considerare poco utili i relativi originali.
Al contrario: se un documento originale esiste, deve essere conservato con cura e attenzione.
Il mio approccio come grafologo giudiziario (sia CTU che CTP)
Quando ricevo una richiesta relativa a un documento presente soltanto in fotocopia (o in formato digitale), non considero il reperto inutilizzabile. Ma, al contempo, non considero automaticamente sufficiente la copia, soprattutto se devo rispondere a un quesito particolarmente articolato.
Valuto quindi il caso partendo da:
tipologia di incarico da ricoprire (CTP: miglior difesa tecnica della Parte – CTU: risposta super partes al Giudice);
documento;
qualità della riproduzione;
materiale comparativo;
disponibilità dell’originale;
eventuale necessità di esami strumentali;
fase giudiziaria o stragiudiziale;
obiettivo concreto della consulenza.
Questo approccio permette di evitare due errori opposti:
considerare (aprioristicamente) inutilizzabile qualsiasi copia o digitalizzazione,oppure promettere una conclusione definitiva ma senza avere verificato i limiti tecnici effettivi del materiale disponibile.
Una consulenza grafologica professionale e di adeguato livello e competenza tecnica deve trovare l’equilibrio tra queste due posizioni.
Conclusivamente, è quindi possibile fare una perizia o consulenza grafologica su una fotocopia?
Nella stragrande maggioranza dei casi, sì. Soprattutto nel ruolo di CTP – meglio se stragiudiziale – per sostenere e supportare, tecnicamente al meglio, la tesi del cliente.
Ovviamente il costo si abbassa e risulta più contenuto (non dovendosi effettuare indagini multispettrali e grafoscopiche, in microscopia stereoscopica, digitale e multispettrale).
Una fotocopia, una scansione o un documento digitale non impediscono l’esame grafologico, ma limitano il tipo e la profondità degli accertamenti possibili.
Il punto decisivo rimane sempre la valutazione tecnica del singolo caso, e delle esigenze di richiedente.
Quando il materiale disponibile consente un’indagine sufficientemente approfondita – in base al quesito e al ruolo che si ricoprirebbe, se CTU CTP o Perito – la copia fornisce elementi ampiamente utili e solidi per una valutazione grafologica, professionale.
Quando invece il quesito richiede caratteristiche osservabili soltanto sull’originale (pensiamo ad una firma stampata, piuttosto che realmente firmata a penna), sarà necessario acquisire ed esaminare il reperto originale.
Come posso sottoporre un documento in fotocopia o digitale a un grafologo giudiziario?
Il primo passo non deve necessariamente essere lo spostamento fisico del documento. Anzi, le moderne tecnologie permettono di restare serenamente a casa, avvalendosi dei tecnici più preparati e aggiornati sull’intero territorio nazionale. Personalmente non ricevo incarichi soltanto da Catania, Siracusa o comunque dalla Sicilia, bensì (online) dall’intero territorio nazionale.
Attraverso il mio sportello grafoperitale online, infatti, è possibile sottopormi preliminarmente il caso, descrivere il problema, trasmettere la documentazione disponibile e valutare insieme quale sia il percorso tecnico più appropriato. Possono essere trasmesse, quando disponibili e dopo averlo concordato, fotografie o scansioni del documento contestato e del materiale comparativo.
Dopo un primo studio tecnico sarà quindi possibile stabilire:
se la documentazione è tecnicamente esaminabile;
quali ulteriori documenti possono essere utili;
se è necessario fornire l’originale;
se sono necessari accertamenti strumentali;
quale tipo di consulenza o relazione tecnica sia più appropriata, bilanciando le esigenze effettive con il tempo (e i costi) dell’indagine da effettuare.
L’obiettivo non è dare una risposta affrettata sulla base di una semplice immagine, ma capire prima quale risposta tecnica sia realmente possibile fornire. E fornire poi un supporto realmente utile all’Assistito (cliente o Avvocato), limitando i costi ma indirizzando tutto al meglio, verso la soluzione del problema che viene prospettato.
Conclusione
Una perizia grafologica su fotocopia o documento digitale è possibile in numerosi casi, ma non esiste una regola valida indistintamente per ogni reperto.
La qualità della riproduzione, il quesito tecnico, il ruolo che sarà ricoperto (CTU, Perito, CTP o CT del PM), il materiale comparativo, la disponibilità dell’originale e la necessità di eventuali accertamenti strumentali devono essere valutati dal professionista.
Per questo, quando si ha una firma contestata, un testamento olografo, una scrittura privata o un altro documento del quale si vuole verificare l’autenticità, la domanda corretta non è soltanto:
“La fotocopia è valida?”, bensì la domanda corretta è “Che cosa è tecnicamente possibile accertare, con il materiale a disposizione?”. È da questa domanda che origina il lavoro – e la relativa impostazione – del grafologo giudiziario.
E, quando il caso lo consente, come già detto questa prima valutazione può essere avviata anche direttamente online, attraverso il mio sportello grafoperitale online, partendo dalla documentazione disponibile e stabilendo successivamente se sia necessario procedere con l’esame degli originali o con ulteriori accertamenti tecnici, in base alle specifiche esigenze prospettate dal Cliente (sia Privato che Avvocato). Limitando i costi ma avvalendosi di un supporto tecnico di elevatissimi standard professionali.
Nome autore: Alfio Costanzo
Telefono: 3477591192
Provincia:
Città: Aci Sant'Antonio
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