Perizia grafologica giudiziaria online: come funziona, quando serve e quale valore ha
Sono varie domande che mi vengono rivolte sempre più spesso, e la risposta non può essere un netto “sì” o “no”, perché nella grafologia giudiziaria e forense ogni singolo caso deve essere valutato sulla base del documento da esaminare, del materiale comparativo disponibile, del quesito tecnico e dello scopo per il quale viene richiesta la consulenza.
Ma – ricevendo, da circa un ventennio, nomine quale CTU grafologo (prioritariamente dal Tribunale di Siracusa e dal Tribunale di Catania) – ho spesso rilevato l’assenza di relazioni tecniche preliminari nei fascicoli telematici, con rischio concreto, spesso, per una condanna per “lite temeraria”. Perché un grafologo forense può sempre giustificare apparenti divergenze visive, e indicare se sussistono effettivamente i presupposti per adire in giudizio. Per questo motivo ho organizzato la mia attività anche attraverso uno sportello grafoperitale online, che permette di entrare direttamente in contatto con me, sottopormi il caso e la documentazione disponibile e quindi poter valutare – insieme – quale sia il percorso tecnico più corretto o, comunque, quello strategicamente consigliato.
Ma attenzione: valutazione o consulenza grafologica-giudiziaria online non significa necessariamente che ogni accertamento possa essere effettuato esclusivamente tramite una fotografia o una scansione del documento.
È una distinzione importante, soprattutto quando la relazione dovrà essere poi utilizzata in ambito giudiziario.
Quindi, perizia grafologica giudiziaria online: si può effettuare?
Certamente si, una consulenza grafologica giudiziaria può essere gestita – almeno in parte e in molti casi anche in modo significativo – serenamente a distanza, valutando i reperti, analizzandoli, fornendo una indagine di massima ma altamente attendibile. E, cosa di non poco conto, in tempi celeri e in maniera economicamente vantaggiosa, eliminando l’impiego delle giornate che il grafologo forense dedica all’acquisizione fisica dei reperti.
La tecnologia permette, oggi, di effettuare online diverse fasi dell’attività professionale:
primo colloquio con il cliente, nonché colloquio con l’avvocato;
esame preliminare della documentazione;
acquisizione di fotografie e scansioni;
valutazione del quesito tecnico;
individuazione del materiale comparativo necessario;
ulteriore confronto in videoconferenza, e impostazione della consulenza grafologica-giudiziaria;
consegna della relazione tecnica finale (in formato digitale, alta risoluzione, da poter depositare sia in mediazione che come allegato nel fascicolo telematico processuale).
Questo non significa, però, che una valutazione-perizia-consulenza tecnica grafologica online sia l’equivalente di una relazione effettuata studiando il documento originale. In perizia grafica e nella grafologia giudiziaria, infatti, lo studio sull’originale del documento può essere determinante.
E questa è una delle prime cose che spiego a chi si rivolge a me.
Perché tecnicamente non basta fotografare una firma, un testamento, un qualsiasi atto per avere una consulenza tecnica certa?
Sul punto la risposta è molto semplice, e riguarda i falsi documentali, che devono essere indagati con apposita strumentazione tecnica, sul posto e dal vivo, per comprendere e documentare come il falsario li ha materialmente realizzati. Infatti una delle domande più frequenti è: “Se le mando la fotografia della firma (o del testamento), può dirmi se è autentica/o?” Spesso una buona immagine (o scansione ad alta risoluzione) consente di individuare elementi tecnici molto interessanti, non diversamente spiegabili e di stabilire se esistano i presupposti per procedere.
Ma una consulenza grafologica forense non può certamente essere ridotta al semplice confronto visivo di due firme.
L’indagine può richiedere l’osservazione di caratteristiche grafiche, dinamiche e microscopiche che una normale fotografia può non documentare e restituire adeguatamente.
Altrettanto importante è la disponibilità di un congruo materiale di comparazione.
Come ho adeguatamente spiegato in un mio approfondimento dedicato alle scritture comparative, non è tecnicamente sufficiente prendere una firma qualsiasi e confrontarla con quella contestata: devono essere valutati qualità, quantità, provenienza, omogeneità, coevità e, quando possibile, originalità dei reperti comparativi.
Per questo motivo, quando mi vengono inviati documenti/firme/testamenti da indagare, quindi contestati, non fornisco una risposta immediata né definitiva.
Prima valuto attentamente il materiale. Con uno studio approfondito e una mia specifica metodica, impiegando anche due giorni.
Che cosa posso valutare online?
La consulenza a distanza resta particolarmente utile nella fase preliminare. Quindi posso ricevere – dal cliente o dall’avvocato – :
fotografie ad alta risoluzione;
scansioni;
firme contestate;
testamenti olografi;
contratti;
scritture private;
assegni e altri documenti;
lettere manoscritte (anche da anonimografo, quindi offensive o minatorie);
documentazione comparativa;
eventuali consulenze precedenti;
documentazione processuale utile alla comprensione del quesito.
Questa prima fase permette di capire una cosa fondamentale: il caso è tecnicamente esaminabile?
E, soprattutto: quale tipo di accertamento è necessario?
In alcuni casi la documentazione digitale può consentire una valutazione preliminare molto approfondita.
In altri casi, invece, sarà comunque necessario esaminare l’originale, con apposita strumentazione d’indagine (anche microscopica e multispettrale).
Non considero questa discriminante una “limitazione” della consulenza online perché, come dicevo, in grafologia forense ogni caso è a sé stante, ogni caso resta unico e ogni caso sarà trattato – dal professionista – secondo esperienza, strumentazione tecnica posseduta, competenze acquisite e indirizzando al meglio in base alle effettive esigenze prospettate. Insomma, ogni consulenza diventa come un abito sartoriale, cucito su misura delle esigenze del Cliente.
Ritengo quindi che sia indice di professionalità non promettere un risultato prima di avere verificato ciò che effettivamente può essere verificato.
Quando – invece – è necessario l’originale?
Come indicato, l’originale può essere particolarmente importante quando occorre esaminare elementi che una copia digitale non riesce a restituire congruamente.
Penso, ad esempio, alla:
composizione fisica del documento/reperto da indagare (immaginiamo una firma “stampata”, e non manoscritta: avete presente le lettere pubblicitarie che arrivano a casa, con la stampa delle firme dei Direttori?)
pressione grafica (seppur esame molto sopravvalutato);
dinamica del gesto (penso ai legami aerei);
qualità effettiva dell’inchiostrazione;
sovrapposizione di tratti;
eventuale ripasso;
alterazione del supporto;
presenza di cancellature, di natura chimica ma anche semplicemente fisiche;
abrasioni;
anomalie microscopiche;
caratteristiche della carta;
eventuali modificazioni del documento
tracciati sottostanti a matita, anche se poi cancellati o ripassati a penna.
In questi casi infatti si ricorre alla grafologia strumentale, attraverso l’impiego di specifiche tecniche di osservazione e di strumentazione altamente settoriale e specialistica.
L’indagine in luce ultravioletta, per esempio, può evidenziare alcune anomalie del supporto cartaceo e dell’inchiostrazione, comprese cancellazioni o alterazioni che non risultano immediatamente visibili ad occhio nudo (vedi mio articolo di approfondimento)
Pertanto, quando ricevo una richiesta di consulenza grafologica online, non considero l’invio di una scansione come necessariamente sufficiente per concludere l’indagine.
La scansione è un ottimo punto di partenza, ma non necessariamente il punto di arrivo. Anche se – da professionista plurispecializzato – cerco sempre di fornire al Cliente la soluzione economicamente più vantaggiosa, col miglior rapporto costi-benefici.
Consulenza grafologica giudiziaria online, per firme contestate
La contestazione di una firma è tra i motivi più frequenti per cui un cliente-utente mi contatta.
Può trattarsi di una firma apposta su:
contratto;
scrittura privata;
testamento olografo (oltre che sull’intero contenuto del documento, a volte si richiede esclusivamente l’analisi della firma, apposta in calce);
procura (anche alle liti);
assegno (anche su fotocopia);
ricevuta;
documento bancario;
documento societario;
dichiarazione.
La richiesta dell’utente – e il relativo quesito posto – è generalmente molto semplice:
“Questa firma è attribuibile effettivamente alla persona indicata?”
La risposta tecnica, invece, ovviamente è molto più complessa. L’indagine analitico-comparativa grafologico peritale non si basa sulle mere forme esteriori (“guardi la a”), perché la grafologia forense considera le varie caratteristiche individualizzanti del gesto grafico e procede, poi, attraverso una specifica metodologia comparativa, anche con protocolli d’indagine europei o statunitensi, utilizzando poi scritture sicuramente attribuibili al soggetto.
Ed è proprio per questo che la ricerca delle scritture comparative è spesso una delle fasi più importanti dell’intera consulenza.
Consulenza grafologica giudiziaria online, per testamenti olografi
Un’altra situazione molto frequente riguarda, ovviamente, il testamento olografo. Che, come ho avuto modo di esplicitare in altro mio sintetico articolo di approfondimento (https://alfiocostanzo.it/il-testamento- olografo-corretta-sequenza-dindagine/ ), resta comunque l’indagine più complessa per un grafologo giudiziario. Ma – scusatemi! – anche l’indagine che reputo tecnicamente più stimolante.
Dopo la morte del testatore, infatti, a qualche erede può sorgere il dubbio che il testamento non sia stato realmente o integralmente scritto-datato-sottoscritto dalla persona alla quale viene attribuito. In questi casi può quindi essere richiesta una consulenza grafologica giudiziaria, per valutare l’autografia della scrittura, della sottoscrizione, della data o di l’indagine su qualsivoglia altra problematica. Anche in questo caso il primo contatto – e uno studio del caso – può avvenire serenamente online.
Posso quindi esaminare la documentazione disponibile, comprendere il problema e indicare quali materiali potrebbero essere necessari per impostare correttamente, e più ampiamente, l’indagine.
Poi, se il caso eventualmente lo richiederà, sarà necessario procedere con l’esame diretto degli originali.
Nel caso dei testamenti olografi, inoltre, la ricerca delle scritture comparative assume un’importanza particolare e deve essere affrontata con metodo.
La consulenza grafologica online è utile agli avvocati?
Certamente!
Anzi, ritengo che la modalità online possa essere particolarmente utile proprio nei rapporti con gli studi legali.
Un avvocato può avere necessità di un confronto tecnico prima ancora di decidere come procedere, impostando l’attività al meglio sia a livello giuridico, sia a tutela dell’assistito-utente. Anche nell’ottica di una mediazione, piuttosto che proiettarsi (mentalmente) direttamente in giudizio.
L’avvocato infatti può, per esempio, trovarsi davanti:
una firma contestata, ma poi effettivamente genuina;
un testamento olografo da verificare, congruamente;
un contratto;
una scrittura privata;
una serie di documenti apparentemente incongruenti;
una precedente consulenza tecnica da valutare (o anche una ctu provvisoria);
un reperto del quale occorre comprendere preliminarmente l’effettiva esaminabilità, congruità, valenza.
In questi casi una prima consulenza (anche più o meno approfondita) può servire a rispondere esaustivamente a domande concrete:
Quali documenti devo cercare?
È necessario recuperare gli originali?
Il materiale comparativo è sufficiente?
Quali accertamenti possono essere effettuati?
È opportuno procedere con una CTP?
È necessario un esame strumentale?
Sono domande che – se affrontate prima di impostare un’attività giudiziaria – possono evitare ricerche inutili e consentire di impostare l’indagine in maniera molto più razionale.
Consulenza tecnica di parte (CTP) e consulenza stragiudiziale
Un aspetto che ritengo particolarmente importante è distinguere la consulenza grafologica stragiudiziale dalla vera e propria attività svolta nell’ambito di un incarico giudiziario. L’aspetto è ben noto ad un Avvocato, ma non a un utente privato. L’attività del tecnico/grafologo forense, infatti, varia molto in relazione non soltanto al reperto d’indagine, ma anche in relazione alla specifica fase processuale/preliminare.
Un utente può richiedere una relazione/valutazione tecnica grafologica peritale preliminare, un avvocato può richiedere la medesima tipologia di indagine in nome e per conto del proprio assistito, o anche una consulenza tecnica che valuti una ctu provvisoria (quindi delle note tecniche, ex art. 195 cpc II termine).
Anche un diverso consulente tecnico di parte (penso al medico legale) può richiedere un approfondimento nell’ambito della grafologia forense, al fine di disporre di una consulenza “collegiale” ma con tecnici relativi a campi diversi (medicina legale e grafologia giudiziaria). Stessa cosa, ad esempio, per un commercialista (che deve valutare eventuali firme da poter poi contestare, tramite un avvocato).
Sono situazioni diverse, anche se possono avere alla base lo stesso documento.
Una consulenza tecnica grafologica pro veritate può quindi essere utile anche prima dell’eventuale instaurazione di un procedimento, proprio per permettere alla Parte e al suo difensore di conoscere tecnicamente il reperto prima di assumere determinate iniziative.
E questa è un’attività che svolgo abbondantemente – e serenamente – anche a distanza, quando le caratteristiche del caso lo consentono. A volte, purtroppo, bisogna anche recarsi sul posto per gli ulteriori accertamenti tecnico-strumentali.
La consulenza grafologica online è valida in Tribunale?
Qui occorre fare una precisazione fondamentale.
Il fatto che una consulenza venga svolta “online” non significa che sia priva di valore giuridico.
Ma, allo stesso tempo, bisogna comprendere come esistono vari “livelli” di un lavoro tecnico, anche eseguito a distanza e da remoto. Bisogna infatti distinguere almeno tra:
studio preliminare del caso (e emissione di parere orale);
studio preliminare del caso (e emissione di una sintesi scritta);
studio preliminare del caso, e valutazione tecnica stragiudiziale (breve relazione di parte, firmata digitalmente e da potersi poi utilizzare in mediazione o come base tecnica in un procedimento giudiziale);
consulenza tecnica di parte (CTP), quindi elaborato tecnico completo e esaustivo.
Si tratta di elaborati tecnicamente ben diversi, da potersi utilizzare in base alle situazioni specifiche contingenti, sia nel processo civile che in quello penale. Gli albi giudiziari distinguono infatti l’ambito civile da quello penale: l’Albo dei Consulenti Tecnici riguarda l’attività nel processo civile, mentre l’Albo dei Periti riguarda il processo penale.
Pertanto, quando si parla di perizia grafologica giudiziaria – terminologia utilizzata correntemente per indicare ogni tipo di elaborato tecnico, mentre invece più propriamente essa riguarda unicamente l’attività del perito nominato dal Giudice, ma nel procedimento penale – è importante indicare anche in quale contesto e a quale titolo il professionista sta operando.
La mia posizione professionale
Rrisulto iscritto agli Albi sia penale che civile del Tribunale, oltre che nell’elenco telematico dei CTU (civile) e dei Periti (penale) gestito direttamente dal Ministero della Giustizia. Quindi – ovviamente – posso operare non soltanto a richiesta dell’Autorità Giudiziaria o della Polizia Giudiziaria (operando, infatti, anche come Consulente del Pubblico Ministero o per la Polizia Giudiziaria: Arma CC, PdS, GdF, ecc.), ma anche quale CTP su incarico della Parte/Avvocato. L’iscrizione agli albi non significa, naturalmente, che ogni relazione da me redatta sia automaticamente una CTU o una perizia giudiziaria, ma che esiste una distinzione precisa tra i diversi incarichi e il ruolo di volta in volta assunto, e che – soprattutto quando opero quale consulente tecnico di parte o consulente stragiudiziale – il mio ruolo deve essere individuato sulla base dell’incarico concretamente ricevuto. Mentre, nel ruolo di perito o CTU, l’incarico risulta assegnato direttamente dall’Autorità giudiziaria.
Una relazione grafologica può essere firmata digitalmente?
Certamente, sì.
La relazione tecnica può essere predisposta in formato digitale, e poi sottoscritta mediante firma digitale.
Nel mio lavoro posso quindi trasmettere al cliente o al professionista una relazione tecnica firmata digitalmente, anche nel formato CAdES – PADES con crittografia .p7m.
La firma digitale, infatti, consente di verificare la sottoscrizione e l’integrità del documento secondo le regole applicabili alla firma elettronica.
È però importante comprendere, per l’utente, cosa dimostra la firma digitale e cosa invece non dimostra.
La firma digitale attesta la sottoscrizione del documento digitale da parte del Professionista. Non stabilisce, ovviamente, se quel documento sia una CTU o una CTP.
L’atto di parte resta – sempre – atto di parte.
A volte mi si richiede il “giuramento” della CTP, ma sconsiglio sempre tale prassi: il “giuramento” di un professionista, infatti, si da per automatico; una CTP (consulenza tecnica di parte) giurata non riveste nessuna valenza superiore rispetto ad una CTP-Valutazione tecnica grafo-peritale non giurata, ma regolarmente firmata (come nel caso di una consulenza svolta da remoto, quindi online). La norma giuridica, infatti, relega entrambi gli atti/consulenze a “atto di Parte”, senza che uno sopravanzi in alcun modo l’altro. Quindi, perché spendere (inutilmente) di più?
Perché la consulenza online può essere una soluzione concreta?
La possibilità di lavorare a distanza elimina spesso un problema molto semplice: la distanza geografica. Ma garantisce comunque la scelta di un professionista di indubbia preparazione, livello tecnico, esperienza, seppur spesso pagando molto meno. E’ la legge del libero mercato!
Inoltre vale anche l’inverso: un avvocato di Torino, un utente di Venezia, possono anche avere necessità e bisogno di una consulenza grafologica per un documento che si trova a Palermo.
Personalmente, infatti, ho anche gestito (e redatto) una valutazione tecnica con richiesta professionale proveniente dagli USA, gestita interamente online e con il testamento olografo pubblicato a Palermo! Un privato che vive all’estero può infatti avere necessità di comprendere un problema relativo a un testamento olografo (oppure a scritture private) conservato in Italia, soprattutto quando l’importo del contendere è elevato.
Ma, oltre al caso intercontinentale, la relazione a distanza nell’ambito nazionale è la serena regola.
Oggi, attraverso il mio Sportello grafoperitale online posso effettuare un primo colloquio, esaminare la documentazione che mi viene trasmessa e valutare il percorso tecnico più appropriato.
Nel caso (raro) sia invece è necessario esaminare gli originali, si organizza la successiva fase dell’indagine secondo le esigenze del caso.
Online non significa “meno accurato”
Questo è un altro equivoco che vorrei evitare.
Una consulenza online non è sinonimo di una consulenza sommaria, meno accurata. Ripeto: si tratta sempre di valutare le effettive esigenze tecniche sia dell’Avvocato che dell’Utente, comprendere la fase processuale specifica, e offrire il miglior supporto possibile in base al dato tecnico ed al contesto. Semplice!
La differenza non è nel fatto che il primo contatto avvenga davanti a una scrivania oppure davanti a uno schermo, ma la differenza sta nel metodo di lavoro e nella qualità e preparazione del Professionista cui ci si rivolge.
Una adeguata consulenza grafologica giudiziaria deve partire dal quesito, identificare i reperti, valutare il materiale comparativo, verificare la necessità di esami strumentali e stabilire quali conclusioni siano realmente sostenibili sulla base dei dati disponibili. È per questo che – quando mi viene chiesto di esaminare una firma attraverso una semplice fotografia – valuto un aspetto fondamentale: “Come posso supportare, effettivamente e al meglio, le esigenze dell’utente? Di cosa ha realmente bisogno, al momento? E cosa posso dimostrare con il materiale effettivamente disponibile?”
Quanto conta il materiale comparativo?
Moltissimo.
Uno degli errori più frequenti è pensare che per verificare una firma sia sufficiente trovare una seconda firma.
Ma, ovviamente, non è assolutamente così!
La qualità dell’indagine dipende – ampiamente – anche dalla disponibilità di materiale comparativo adeguato, oltre che dalla qualità del reperto in verifica.
Come ho già illustrato nel dettaglio, è necessario considerare:
quantità;
qualità;
provenienza;
omogeneità;
coevità;
originalità dei documenti.
In determinati casi anche una firma apparentemente poco significativa può fornire informazioni preziose; in altri, invece, un materiale comparativo scarso può limitare fortemente le possibilità dell’indagine.
Per questo consiglio sempre, prima di affidare una consulenza, di non buttare via o trascurare alcun documento originale potenzialmente utile.
Una vecchia lettera, un contratto, una ricevuta, un documento bancario, un’agenda o altra documentazione manoscritta possono diventare elementi importanti per l’indagine. Indipendentemente dalla producibilità giuridica, infatti, mi permettono lo studio dei dinamorfismi specifici individualizzanti del soggetto. Di poter ricreare la sua mappa mentale, e confrontarla.
E quando il documento presenta cancellazioni o alterazioni?
In questi casi la sola comparazione grafologica potrebbe non essere sufficiente.
Un documento può infatti presentare problematiche che riguardano la sua stessa formazione materiale, e qui diventa di fondamentale importanza una indagine strumentale. Con strumentazione specialistica specifica, e di qualità.
Cancellazioni, abrasioni, ripassi, aggiunte o anomalie dell’inchiostrazione possono richiedere specifici esami strumentali.
È proprio in situazioni di questo tipo che la grafologia giudiziaria può integrarsi con l’indagine documentale e strumentale.
L’esame in luce UV è, ad esempio, una delle tecniche che possono essere utilizzate per individuare e documentare determinate anomalie del supporto o dell’inchiostrazione. Al pari, però, dell’indagine residuale multispettrale nel campo IR (vedi il mio articolo di approfondimento tecnico).
In altri casi possono essere necessarie analisi ulteriori e competenze specialistiche differenti, come può accadere per la datazione chimica degli inchiostri. Oppure, ancora, una certificazione-indagine medico-legale.
La consulenza deve quindi essere costruita sul problema concreto e non il contrario.
Quanto è affidabile una perizia grafologica?
Anche questa è una domanda che ricevo frequentemente.
La risposta richiede prudenza.
Una consulenza tecnica non è affidabile perché il professionista pronuncia una conclusione con assoluta sicurezza.
È affidabile quando metodo, reperti, comparazioni, eventuali esami strumentali e conclusioni sono coerenti e documentabili.
Nel mio blog ho già affrontato il tema dell’affidabilità della grafologia giudiziaria, riportando anche dati provenienti dalla letteratura scientifica internazionale sui tassi di errore degli esperti e dei non esperti nell’analisi di scritture e firme. E ricordo che un esperto – ovviamente, adeguatamente preparato, sia tecnicamente che strumentalmente, oltre che con comprovata esperienza e aggiornamento tecnico – mantiene un tasso di errore pari a circa 1 su 40 casi trattati.
Ritengo però particolarmente importante un altro principio:
quando i dati non consentono una conclusione sufficientemente solida, il professionista deve saperlo dire.
Anche questa è parte della serietà di una consulenza forense.
A chi può essere utile una perizia grafologica giudiziaria online?
In concreto, quindi, uno studio preliminare grafo-peritale, da remoto (online) può essere richiesto da:
privati, che dubitano dell’autenticità di una firma, di un testamento o di una scrittura;
avvocati, che necessitano di un parere tecnico preliminare o di una consulenza specialistica;
consulenti tecnici di parte, che necessitano di un supporto supplementare/aggiuntivo nell’analisi grafica e documentale;
professionisti e aziende, in presenza di documentazione contestata;
eredi, nel caso di contestazione (o semplice valutazione) di un testamento olografo;
parti di un procedimento civile o penale, nei casi in cui sia necessario approfondire l’autenticità o la formazione di un documento.
Come funziona, concretamente, il mio Sportello grafoperitale online?
Ho creato lo Sportello grafoperitale online proprio per rendere più semplice questa tipologia di indagine.
Il funzionamento è molto semplice.
1. Mi contatti
Mi descrivi brevemente il problema e mi spieghi che cosa vuoi verificare.
2. Mi invii la documentazione disponibile
Quando opportuno, puoi trasmettermi fotografie o scansioni del documento contestato e del materiale comparativo che possiedi. Decideremo e valuteremo insieme il tutto, anche in relazione alla richiesta e alla scheda anamnestica che effettueremo.
3. Valuto preliminarmente il caso
Verifico che cosa sia possibile fare e – soprattutto – quali siano gli eventuali limiti tecnici concreti.
4. Ci confrontiamo online
Attraverso una videoconsulenza valutiamo e discutiamo direttamente del problema, del quesito e della documentazione.
5. Decidiamo come procedere
Se è sufficiente una consulenza, procedo secondo quanto concordato.
Se invece è necessario esaminare gli originali o svolgere specifici accertamenti strumentali, sapremo organizzarci per la fase successiva.
6. Redigo la relazione tecnica
La relazione sarà predisposta secondo il tipo di incarico conferito, secondo la documentazione disponibile e in relazione alla specifica fase processuale. Ovviamente sarà sottoscritta digitalmente, per utilizzarla in qualsiasi fase processuale o stragiudiziale (ad esempio in una mediazione, obbligatoria).
Quindi: la perizia grafologica giudiziaria online si può fare?
Certamente sì, ma con una precisazione fondamentale.
Si può fare online il contatto professionale, la raccolta preliminare delle informazioni, l’esame della documentazione digitale, la videoconsulenza, l’impostazione del quesito, buona parte dell’attività preparatoria e, quando il caso lo consente, anche una parte significativa dell’attività consulenziale.
Non si può invece affermare in modo generalizzato che qualsiasi perizia grafologica possa essere conclusa semplicemente attraverso una fotografia del documento.
Quando l’originale è necessario, deve essere esaminato.
Quando sono necessari accertamenti strumentali, devono essere eseguiti.
Quando il materiale comparativo è insufficiente, bisogna cercarne altro.
E quando il quesito non consente una risposta tecnicamente sostenibile, bisogna avere la correttezza professionale di dichiararlo. Sempre per tutelare l’Utente, al meglio. E trovare la migliore soluzione per risolvere il Suo problema.
Quindi se vuoi comprendere natura autografa o apocrifa (e se nutri dubbi di qualsiasi genere, desiderando un chiarimento!) e disponi di una firma contestata, un testamento olografo, una scrittura privata, un contratto, un assegno o un altro documento del quale vuoi verificare l’autenticità, non è necessariamente necessario spostarti da casa.
Puoi sottopormi il caso attraverso il mio sportello grafoperitale online.
Partiremo dalla documentazione che hai a disposizione e valuteremo – insieme – se e come sia possibile procedere.
Perché una valida consulenza grafologica – peritale non comincia dalla conclusione, ma dalle effettive esigenze dell’Utente, con le domande giuste, giusti documenti, corretta metodologia di indagine e confidando nel professionista “giusto”. Perché il compito effettivo del Professionista è risolvere il problema di chi a noi si affida, nel momento del dubbio o del bisogno.
