E’ ammessa la produzione di copie fotostatiche, in una causa civile?

Copie fotostatiche in causa civile: quando possono essere utilizzate?
Le copie fotostatiche possono essere utilizzate in una causa civile? L’aspetto risulta essere – da sempre – ampiamente dibattuto, sia pro che contro.

Da tecnico (non da giurista!) mi sono personalmente spesso espresso a favore dell’utilizzo di copie fotostatiche in giudizio, seppur con svariati limiti circostanziali.

Repetita iuvant: esclusivamente per quanto relativo al mero piano tecnico ed in base a circostanziati studi statistici internazionali, l’utilità dell’esame di una copia resta subordinata al dettaglio concretamente evincibile, che deve risultare congruamente interpretabile e sostenibile, e quindi in grado di poter fornire specifici elementi identificativi analitico-comparativi riconducibili al presunto soggetto scrivente.

Tali elementi possono poi essere spiegati ricorrendo ai vari principi di fisiologia scritturale.

Copie fotostatiche in causa civile: quali sono i limiti dell’esame tecnico?
Spesso l’orientamento giurisprudenziale è risultato concorde rispetto al dato tecnico, seppure quest’ultimo sia stato spesso dibattuto anche tra tecnici, in relazione alle rispettive posizioni processuali e quindi alle convenienze delle singole parti.

Ma, semplificando, in effetti compito di una qualsiasi “prova” è quello di restituire un dato tecnico, concorrendo quindi a formare il ventaglio complessivo finale che permetterà ad un Magistrato o ad un Collegio il formarsi di un (corretto) oggettivo convincimento.

Pertanto, perché escludere dal novero delle prove – e aprioristicamente – una copia fotostatica che si presume “clone” di un originale, quando potrà comunque apportare un suo specifico contributo alla rappresentazione della realtà?

Ovviamente con i vari limiti intrinseci ad una copia fotostatica, limiti ampiamente dibattuti e spesso sovrastimati, comunque noti a tutti.

Tra questi, a titolo esemplificativo, possono rilevarsi:

l’assenza dell’indagine pressoria;

l’impossibilità di conoscere direttamente lo strumento grafico utilizzato;

la mancata osservazione di particolari anomalie presenti sul supporto cartaceo originale;

eventuali proporzioni leggermente sfalsate;

la perdita di alcuni dettagli tecnici presenti esclusivamente nel reperto originale.

Questi limiti devono essere tenuti in debita considerazione, ma non significano necessariamente che una copia fotostatica sia tecnicamente inutilizzabile.

Cosa dice la Corte di Cassazione sulle copie fotostatiche?
Senza qui poter – ma né tantomeno voler – entrare nel merito giuridico, seppure personalmente ne condivida appieno, sul piano tecnico, le indicazioni, è interessante richiamare alcuni orientamenti della Corte Suprema di Cassazione relativi alla produzione e al disconoscimento delle copie fotostatiche.

In particolare, la Cassazione, ordinanza n. 3540 del 6 febbraio 2019, ha esaminato la disciplina dell’art. 2719 c.c., affermando che essa riguarda sia il disconoscimento della conformità della copia fotografica o fotostatica all’originale, sia il disconoscimento dell’autenticità della scrittura o della sottoscrizione. La Corte ha inoltre precisato che la copia non autenticata può considerarsi riconosciuta, nei casi esaminati, se non viene disconosciuta in modo formale e inequivoco nei tempi processualmente previsti.

Questo aspetto è particolarmente interessante quando il documento prodotto in giudizio sia disponibile soltanto in copia e una delle parti ne contesti la conformità o la genuinità.

Anche la sentenza n. 18074 del 5 luglio 2019, sempre della Suprema Corte, ha ribadito l’applicazione dell’art. 2719 c.c. alle copie fotografiche o fotostatiche e la necessità di un disconoscimento tempestivo e formalmente efficace.

È quindi importante distinguere il problema giuridico-processuale dell’utilizzabilità della copia dal problema tecnico della possibilità di ricavarne elementi utili all’indagine.

Sono due piani differenti, che non devono essere confusi.

La sentenza della Cassazione n. 19658/2024
Richiamo quindi la sentenza n. 19658/2024 della Corte Suprema di Cassazione, pubblicata il 18 novembre 2024, relativa ad una vicenda nella quale erano stati prodotti documenti di trasporto asseritamente sottoscritti per accettazione da personale autorizzato.

La questione è interessante anche sotto il profilo della valutazione complessiva della prova.

Nel caso esaminato, la prova non era costituita esclusivamente dalle fatture, ma anche dai documenti di trasporto sottoscritti e dagli ulteriori elementi documentali, la cui idoneità probatoria era stata valutata nel complesso dal giudice di merito.

Il principio che personalmente ritengo interessante, soprattutto per il profilo tecnico che qui interessa, è che la ricostruzione di una vicenda documentale non deve necessariamente dipendere da un unico elemento isolato.

Una copia fotostatica può quindi concorrere, insieme ad altri elementi, alla ricostruzione di una determinata realtà documentale.

Va però evitato di trasformare questa considerazione tecnica in una conclusione giuridica automatica: la valutazione dell’ammissibilità, rilevanza ed efficacia probatoria spetta al giudice, mentre al tecnico compete fornire gli elementi derivanti dall’indagine specialistica.

La copia fotostatica può essere esaminata dal grafologo giudiziario?
Dal punto di vista strettamente tecnico, sì, ovviamente entro i limiti imposti dalla qualità del reperto.

Un documento presente unicamente in copia fotostatica o quale digitalizzazione a video può, infatti, conservare numerosi elementi grafici utili all’indagine che effettuerà il grafologo giudiziario.

Il punto fondamentale è quindi comprendere quali elementi tecnici siano effettivamente presenti nella copia e quali, invece, siano stati inevitabilmente perduti durante il processo di riproduzione.

L’indagine analitico-comparativa potrà prendere in considerazione, ad esempio, la morfologia delle lettere, i rapporti proporzionali, la costruzione dei grafemi, i collegamenti, l’andamento complessivo del tracciato e altri elementi identificativi che risultino sufficientemente leggibili e interpretabili.

Non sarà invece possibile pretendere dalla copia ciò che la copia non può materialmente conservare.

È proprio per questo motivo che una perizia grafologica su copia fotostatica deve essere necessariamente calibrata sulla qualità del reperto disponibile e sul quesito tecnico posto.

Il disconoscimento della copia deve essere specifico
Un altro aspetto di particolare interesse riguarda il modo nel quale la copia viene contestata.

La Corte di Cassazione ha precisato che, in tema di prova documentale, il disconoscimento della conformità della copia fotostatica all’originale deve essere effettuato attraverso una contestazione chiara e univoca, indicando il documento contestato e gli elementi differenziali rispetto all’originale; non risultano sufficienti, invece, mere formule di stile o contestazioni generiche.

Questo principio è particolarmente importante perché dimostra come non sia sufficiente affermare genericamente che una copia “non è conforme” o che un documento “non è autentico”.

La contestazione deve confrontarsi con il documento concretamente prodotto e con ciò che viene effettivamente contestato.

Perché non bisogna escludere aprioristicamente una copia fotostatica
Perché stracciarsi le vesti aprioristicamente, dichiarando inammissibile una fotocopia?

Ricordiamo che non esiste una prova “regina”, bensì una pluralità di elementi che, sinergicamente integrati, possono ricostruire – con obiettività e ad ampio spettro – una oggettiva realtà pregressa, che risulti logicamente comprensibile nei vari elementi fattuali alle Parti, agli Avvocati ed ai Magistrati.

Ricordando sempre, comunque, come qualsiasi indagine tecnica – quindi anche l’indagine di grafologia peritale – operi ricostruendo uno scenario pregresso.

È un aspetto logico basilare ma, a volte, “dimenticato” da chi aspetta un riscontro tecnico, che non può essere atteso come il “responso di un oracolo”.

Il dato tecnico deve infatti incastrarsi in una pluralità di diversi elementi.

Copia fotostatica e indagine grafologica: quali conclusioni?
Conclusivamente, per quanto mi riguarda, l’indagine analitico-comparativa svolta su un reperto documentale presente unicamente in copia fotostatica o quale digitalizzazione a video risulta, comunque, in grado di restituire e ricostruire svariati elementi tecnici, che potranno quindi aggiungersi alle ulteriori prove fornite.

La loro incidenza e la loro “forza” dipenderanno dalla qualità del reperto e, quindi, dagli elementi tecnici che sarà possibile estrapolare.

Resta naturalmente auspicabile la produzione del reperto originale, soprattutto quando il quesito richieda accertamenti che possono essere svolti compiutamente soltanto sull’originale.

Ma, d’altronde, la produzione in giudizio dell’originale potrebbe, oltre a portare vantaggi ad una Parte, arrecare svantaggi alla relativa Controparte.

Per questo motivo, dal punto di vista tecnico, non ritengo corretto escludere aprioristicamente una copia fotostatica dall’indagine grafologica.

La copia deve essere valutata per quello che concretamente è in grado di restituire, considerando con attenzione i suoi limiti e valorizzando gli elementi tecnici effettivamente conservati.

La valutazione giuridica della sua ammissibilità e della sua efficacia probatoria appartiene invece al giudice.

In definitiva, copie fotostatiche in causa civile e indagine grafologica non sono necessariamente concetti incompatibili: la possibilità di effettuare un esame tecnico dipende dalla qualità della copia, dalla natura del quesito e dagli elementi grafici concretamente osservabili.

L’originale rimane, quando disponibile e necessario, il reperto preferibile. Ma una copia non dovrebbe essere considerata automaticamente priva di qualsiasi utilità tecnica.
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Nome autore: Alfio Costanzo
Telefono: 3477591192
Provincia: Ct
Città: Aci Sant'Antonio
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Data Annuncio: 2026-10-10
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